All'emendamento 1. 614 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:; prevedere un adeguato sistema di controllo preventivo sul possesso, in capo ai soggetti nominabili consulenti tecnici d'ufficio, dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza; prevedere che in caso di mancato deposito della relazione nei termini assegnati, salva la richiesta di proroga concedibile per una sola volta se motivata e provata, il consulente tecnico d'ufficio non ha diritto alla liquidazione del compenso; prevedere che il mancato deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato dal giudice determina la nullità della relazione e la sua inutilizzabilità, rilevabili d'ufficio o su istanza di parte.