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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.54. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2015  [ apri ]
1.54.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
    «c-bis) Quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.