Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2015 i criteri di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli sono rivisti dalle regioni alle quali è delegato il compito di individuare le aree territoriali da assoggettare o meno al pagamento dell'imposta IMU, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di zone svantaggiate.