Sostituire i commi 1 e 1-bis, con il seguente:
1. A decorrere dall'anno di imposta 2015, per l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 2);
b) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il criterio di cui al comma 1 si applica anche all'anno di imposta 2014;
c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, sostituire le parole: dei criteri di cui ai commi precedenti con le seguenti: del criterio di cui al comma 1;
2) sopprimere il terzo periodo;
d) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 16 giugno 2015;
e) sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: 7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1;
f) sopprimere i commi 9-bis e 9-quinquies;
g) sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Sfondi di riserva specialità della missione: «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.