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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.133. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2015  [ apri ]
1.133.

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Entro il 15 marzo 2015 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2015 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, nel complesso, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014.
  7-ter. L'acconto di cui al comma 7-bis verrà attribuito a ciascun comune, sulla base di un decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, tenendo conto delle modalità di riparto indicate nella lettera b) del comma 380-ter, e del comma 380-quater, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni e dell'esigenza di assicurare un congruo ammontare di risorse anche agli enti che sulla base di tali criteri non parteciperanno al riparto del Fondo di solidarietà in considerazione dei gettiti loro derivanti da IMU e TASI.
  7-quater. Entro il 15 maggio 2015, il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle trattenute da operare sull'imposta municipale propria di ciascun comune a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà 2015, in misura pari ai cinquanta per cento degli importi oggetto di trattenuta, al medesimo titolo, per l'anno 2014, ai sensi del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228.