Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 dei 2004, iscritti alla previdenza agricola.
Conseguentemente:
a) al comma 3 sostituire le parole di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;
b) all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
2) dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.