Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.
Conseguentemente:
a) al comma 3 sostituire le parole di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;
b) all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
2) dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.