Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire gli investimenti, alla Tabella Articolo 1 (Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2. Atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico.