Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
b) al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del primo periodo deve avvenire almeno trenta giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1 e 8, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».