Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni per l'anno 2015, in 106 milioni di euro.
lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno 2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.