Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I contribuenti che, entro il 31 maggio 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni né ad interessi.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 maggio 2015.