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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.92. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.92.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

  Conseguentemente, dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il seguente:
  9-sexies. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 1, comma b-bis) valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.