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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.83. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/03/2015  [ apri ]
1.83.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 285,8 milioni per l'anno 2015 e in 156 milioni di euro;
   dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
    d-bis) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.