Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305 e successive modificazioni ed integrazioni.
2-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.