Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305 e successive modificazioni ed integrazioni.
2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 marzo 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.