Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione «qualità uliveto» e «qualità mandorleto».
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.