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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.6.
(inammissibile limitatamente al comma 2.bis.1 della parte consequenziale)

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – (Esenzione dall'IMU per terreni agricoli montani e collinari). – 1. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
  2. Per l'anno 2014 non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
  3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche Agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
    al comma 2, alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni sino a: a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
    sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  «2-bis. 1. Quanto a 124,200 milioni di euro per l'anno 2015 e 254 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
   b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
   e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da limiti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, al gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'uccisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
   f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma, della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso».