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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.58. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.58.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2:
   all'alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
    d-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.