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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.54. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.54.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2:
   all'alinea sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

   dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
    d-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.