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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.44. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.44.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: totalmente montani aggiungere le seguenti: e parzialmente montani;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: parzialmente montani con le seguenti: non montani;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto-legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.»;

   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015;
   sostituire l'articolo 2 con il seguente:
  Art. 2. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
   a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.