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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.42. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.42.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: totalmente montani aggiungere le seguenti: e parzialmente montani;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: parzialmente montani con le seguenti: non montani.
   al comma 2, dopo le parole: ai terreni, aggiungere le seguenti: anche ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT;
   al comma 5:
    primo periodo, sostituire le parole:
10 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015;
    sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai contribuenti che versano l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal primo periodo ed entro il 31 dicembre 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 non sono applicate le sanzioni o gli interessi moratori previsti dalle vigenti normative.;

   al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.;
   sostituire i commi 7, 8, e 9 con il seguente:
  7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1.;

   sostituire l'articolo 2 con il seguente:
  Art. 2. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari all'importo in precedenza indicato dal medesimo articolo, a decorrere dal 2015. Le misure di cui al primo periodo non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.