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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.41. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.41.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con le seguenti: o parzialmente montani secondo l'elenco di cui al comma 1.1.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e dell'interno, definisce con apposito decreto l'elenco dei comuni che a decorrere dall'anno d'imposta 2015, beneficiano dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli, in quanto totalmente o parzialmente montani, utilizzando quali criteri l'altimetria media del territorio comunale, la produttività media annua agricola di tutti i terreni agricoli o non coltivati presenti sul territorio comunale, nonché la soggezione del medesimo a rischi idrogeologici o sismici.
   al comma 2, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera a).
   dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
  9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.