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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.32. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.32.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: A decorrere dall'anno con le seguenti: Per l'anno;.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo:
    comma 7, sostituire le parole: A decorrere dall'anno con le seguenti: Per l'anno;
    aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2015, sono ridefiniti i criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli a decorrere dall'anno 2016, prevedendo, oltre alle esenzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esenzione per i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, aventi la seguente destinazione:
   a) pascolo;
   b) bosco;
   c) prato permanente;
   d) aree di interesse ecologico di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2014.

   all'articolo 2:
    sopprimere il comma 1;
    al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1, con le seguenti: mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera della legge 33 dicembre 2009, n. 196.