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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.280. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/03/2015  [ apri ]
1.280.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9-sexies. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e dell'interno, modificano con apposito decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i criteri per l'individuazione dei contribuenti che, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, sono tenuti al pagamento dell'IMU sulla base della superficie agricola posseduta, della destinazione e della potenziale redditività economica della stessa.
  9-septies. Ai fini di cui al comma precedente sono tenuti al pagamento dell'imposta esclusivamente i proprietari di quei terreni che si sviluppano per oltre 10 ettari in pianura, 20 ettari in collina e 40 ettari in montagna, prendendo a tal fine a riferimento la suddivisione del territorio nazionale predisposta dall'Istituto nazionale di statistica.
  9-octies. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dall'anno 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così rideterminati:
   h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

  I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.