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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.28. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.28.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 26 gennaio 2016.
  2. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare, per l'anno 2015 a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura dell'8 per cento».