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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.204. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.204.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 non si applica ai terreni agricoli ricadenti nelle regioni insulari.

  Conseguentemente, sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2015 è istituita un'imposta municipale sui siti inquinati di cui al Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), con l'aliquota indicata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i siti di cui al comma 2 e le modalità applicative dell'imposta istituita dal medesimo comma. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2015.
  4. Per quanto riguarda la disciplina del tributo, la sua applicazione, l'accertamento e la riscossione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.