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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.19. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.19.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). – 1. Per l'anno 2014 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in base al quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 322 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.