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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.157. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/03/2015  [ apri ]
1.157.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sul 50 per cento della base imponibile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1 lettera b), aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto Nazionale di Statistica.
  1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.