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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.139. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.139.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1. 1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica, altresì, ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  1. 2. A decorrere dal 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.