Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-sexies. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è estesa a tutti i terreni agricoli in attualità di coltura. Non si applica:
a) nei confronti dei terreni agricoli lasciati incolti, ivi compresi quelli insistenti nelle aree montane, fatti salvi i riposi colturali e le aree preventivamente individuate dai comuni come destinate a pascolo;
b) nei confronti dei terreni privi o carenti delle opere a tutela della pubblica incolumità o della sicurezza idrogeologica, che la legge pone a carico dei proprietari.
9-septies. Per le finalità di cui al comma 9-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il 30 settembre 2015, sono dettate disposizioni volte a consentire ai comuni, secondo criteri di uniformità applicativa, di adottare regolamenti per la individuazione dei terreni assoggettati all'imposta municipale propria (IMU) e per la sua determinazione, assicurando ai comuni entrate non minori della riduzione trasferimenti dallo Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo.