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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.125. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.125.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 345,8 milioni per l'anno 2015 e in 216 milioni di euro;
   dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
    d-bis) quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.