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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.108. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.108.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche, che hanno interessato la regione Puglia dal 1o al 6 settembre 2014 e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 23 ottobre 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b-bis) si provvede nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 40 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.