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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.102. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2015  [ apri ]
1.102.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b-bis) si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.