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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-bis.03. in Assemblea riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/03/2015  [ apri ]
1-bis.03.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Sospensione di termini per adempimenti tributari).

  1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvede alla sospensione fino a tutto l'anno 2015 dei termini per l'adempimento di tutti gli obblighi tributari a favore di quei contribuenti colpiti e gravemente danneggiati dall'evento meteorologico abbattutosi nei giorni 5 e 6 febbraio 2015, nella regione Emilia Romagna. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la regione Emilia Romagna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad una ricognizione dei contribuenti residenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità dell'evento ed alla stima dei danni dagli stessi subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e di sospensione di termini per adempimenti tributari.