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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.09. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
3.09.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esenzioni).

  1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad adottare un regolamento per l'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo ai disturbi dello spettro autistico, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
  2. Ai familiari che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico sono riconosciute agevolazioni previdenziali e lavorative. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.