Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Integrazione scolastica).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono agli autistici l'assistenza necessaria alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine:
a) finanziano la formazione e l'aggiornamento professionali di operatori specializzati in strategie riabilitative e di comunicazione, assicurando il coinvolgimento del personale e delle famiglie e garantendo il rapporto tra alunno e operatore secondo quanto previsto dalla diagnosi funzionale e fornendo un piano educativo individualizzato dell'alunno;
b) finanziano e organizzano, tramite le ASL, la direzione scolastica regionale nonché centri o istituti di formazione accreditati e di comprovata e specifica esperienza pluriennale in materia di cura dell'autismo, l'aggiornamento del personale docente e non docente e degli insegnanti di sostegno;
c) finanziano progetti sperimentali per l'inserimento scolastico degli autistici, anche in previsione di un successivo inserimento lavorativo.