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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.06. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
3.06.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Integrazione scolastica).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono agli autistici l'assistenza necessaria alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine:
   a) finanziano la formazione e l'aggiornamento professionali di operatori specializzati in strategie riabilitative e di comunicazione, assicurando il coinvolgimento del personale e delle famiglie e garantendo il rapporto tra alunno e operatore secondo quanto previsto dalla diagnosi funzionale e fornendo un piano educativo individualizzato dell'alunno;
   b) finanziano e organizzano, tramite le ASL, la direzione scolastica regionale nonché centri o istituti di formazione accreditati e di comprovata e specifica esperienza pluriennale in materia di cura dell'autismo, l'aggiornamento del personale docente e non docente e degli insegnanti di sostegno;
   c) finanziano progetti sperimentali per l'inserimento scolastico degli autistici, anche in previsione di un successivo inserimento lavorativo.