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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.05. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
3.05.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Assistenza domiciliare integrata).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di migliorare la qualità della vita degli autistici e delle loro famiglie, attraverso una programmazione delle attività previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, sviluppano l'assistenza domiciliare integrata garantendo l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e ai servizi di riabilitazione, assistenza e orientamento. A tale fine, in ogni distretto socio-sanitario è costituito un gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale che opera a domicilio e in tutti gli altri ambiti della vita sociale in tutto il territorio di riferimento, assicurando agli autistici e alle loro famiglie un'assistenza adeguata e continua.
  2. L'assistenza domiciliare di cui al comma 1 può proseguire anche dopo il compimento della maggiore età dell'autistico, anche coadiuvando il suo inserimento sociale e lavorativo.
  3. Il gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale di cui al comma 1 garantisce:
   a) la continuità e la qualità del percorso riabilitativo e terapeutico dell'autistico;
   b) la presa in carico globale della famiglia e il suo coinvolgimento in tutto il percorso riabilitativo e terapeutico, coinvolgendola nella scelta degli obiettivi intermedi da raggiungere e degli interventi da attivare sulla base delle valutazioni effettuate;
   c) il coordinamento, in ogni fase dello sviluppo, dei vari interventi individuati per il conseguimento degli obiettivi, con la verifica delle strategie messe in atto nell'ambito di ciascun intervento;
   d) il raccordo con tutto il sistema integrato dei servizi socio-sanitari per gli autistici.

  4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, approvano la dotazione organica minima del gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale di cui al comma 3 e le sue modalità di intervento specifiche.
  5. I distretti socio-sanitari, sulla base dei dati effettivi della popolazione residente di autistici, distinta in base all'età e all'effettivo livello evolutivo della malattia, avvalendosi anche di soggetti del privato sociale, predispongono specifici piani di intervento che prevedono anche l'accreditamento di enti specializzati in servizi per disabili secondo le specifiche necessità previste dalle linee guida regionali di cui all'articolo 3.