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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.04. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
3.04.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Centri diurni e residenziali per la presa in carico, il trattamento socio-educativo e riabilitativo e l'inserimento lavorativo degli autistici).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la più ampia inclusione sociale, il massimo sviluppo delle diverse competenze compromesse, il potenziamento dell'autonomia e la qualità della vita sociale e familiare degli autistici.
  2. Al fine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e sostengono lo sviluppo di una rete di accoglienza costituita da centri diurni e da centri residenziali accreditati, nei diversi modelli operativi e per le diverse fasce di età, garantendo l'assistenza adeguata e l'accoglienza degli autistici, anche dopo la morte dei loro familiari o comunque di coloro che li assistono.
  3. I centri diurni e i centri residenziali, pubblici o in regime privato convenzionato, assicurano la presa in carico, il trattamento socio-educativo e riabilitativo e l'inserimento lavorativo, in ragione delle esigenze della popolazione, per ogni territorio corrispondente a ciascuna ASL.
  4. Ogni centro diurno e ogni centro residenziale ha una dotazione organica composta da figure professionali qualificate e con provata formazione nella cura dell'autismo. Per il personale dei centri diurni e dei centri residenziali è obbligatoria la partecipazione periodica a programmi di aggiornamento e di formazione professionali.
  5. I centri diurni e i centri residenziali pubblici o privati accreditati attuano programmi educativi personalizzati perseguendo gli obiettivi generali stabiliti dalle linee guida regionali di cui all'articolo 3 e possono avere carattere sperimentale.
  6. Per consentire la condivisione delle competenze acquisite e garantire la coerenza dell'approccio in ogni attività di vita dell'autistico, i centri diurni e i centri residenziali operano in stretta relazione con le famiglie degli autistici e con le istituzioni territoriali interessate.
  7. I risultati e i livelli qualitativi essenziali dei centri diurni e dei centri residenziali sono monitorati e verificati periodicamente secondo criteri predisposti dalle linee guida regionali.
  8. Le linee guida regionali stabiliscono, altresì, le diverse tipologie architettoniche e i diversi modelli operativi dei centri diurni e dei centri residenziali, la dotazione organica minima e le figure professioni di ogni tipologia di centro diurno e residenziale, fermo restando quanto stabilito dal comma 4, nonché i criteri per il loro funzionamento, per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento.