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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.027. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
3.027.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo al disturbo dello spettro autistico, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
  2. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate per il controllo e la verifica dell'accertamento dell'invalidità civile delle persone con disturbi dello spettro autistico.
  3. Le persone con disturbi dello spettro autistico riconosciute tali dall'accertamento iniziale d'ingresso nel percorso diagnostico-terapeutico mantengono tale riconoscimento anche dopo il compimento della maggiore età e continuano a godere dei diritti assistenziali e previdenziali previsti dalle specifiche norme di settore vigenti.
  4. Ai fini del comma 3 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, emana apposito decreto che garantisce alle persone con disturbo dello spettro autistico la continuità dell'accesso alle prestazioni sanitarie, assistenziali e previdenziali previste dal presente articolo.