Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Formazione e aggiornamento professionali del personale dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico e loro diritto all'istruzione).
1. Al fine di sviluppare le diagnosi precoci nonché di sensibilizzare i medici pediatri di libera scelta e di incentivare il loro coinvolgimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL corsi di formazione e di aggiornamento professionali, con cadenza almeno biennale, sui DSA e DPS nell'ambito dell'aggiornamento obbligatorio degli stessi medici pediatri.
2. Per garantire lo sviluppo della specializzazione nell'erogazione dei servizi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL, corsi di formazione e di aggiornamento professionali del personale socio-sanitario, nonché di assistenti familiari e volontari destinati a operare nelle strutture pubbliche e private accreditate.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'istituzione di un albo ufficiale regionale dei terapeuti e degli enti che si occupano di DSA e di DPS. A tale fine sono individuate anche le figure professionali di alta specializzazione necessarie a garantire servizi richiesti dal protocollo terapeutico e dalle metodiche riabilitative.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabilite anche le modalità per l'attivazione di specifici corsi di laurea e di master appositamente dedicati alla formazione di figure professionali in grado di accogliere, gestire, curare e inserire le persone con disturbo dello spettro autistico nella realtà sociale e del mondo del lavoro.