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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.023. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
3.023.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la condivisione e secondo gli orientamenti stabiliti dal coordinamento regionale di cui all'articolo 3, garantiscono alle persone con disturbo dello spettro autistico l'assistenza necessaria alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine:
   a) le scuole di ogni ordine e grado di concerto con i servizi sanitari con le proprie risorse finanziano la formazione e l'aggiornamento professionale di docenti e operatori specializzati in strategie riabilitative e di comunicazione, assicurando il coinvolgimento del personale e delle famiglie e garantendo il rapporto tra allievo e operatore secondo quanto previsto dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato (PEI) dell'allievo;
   b) promuovono, finanziano e organizzano, tramite le ASL, la direzione scolastica regionale, nonché centri o istituti di formazione accreditati e di comprovata e specifica esperienza pluriennale in materia di disturbo dello spettro autistico, l'aggiornamento del personale docente e non docente e degli insegnanti di sostegno;
   c) promuovono e finanziano progetti sperimentali per l'inserimento scolastico delle persone affette da disturbo dello spettro autistico, anche in previsione di un successivo inserimento lavorativo;
   d) assicurano il coordinamento della presa in carico integrata e del PEI tramite i responsabili territoriali della presa in carico globale.