Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada»).
1. Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta,» aggiungere le seguenti: «nonché al servizio di coloro ai quali sia stata diagnosticata la patologia di spettro autistico (DSA)».