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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.013. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
3.013.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le persone con disturbi dello spettro autistico ricadenti nelle Classificazioni DSM IV e IV-R, e nella rubrica F84 dell'ICD 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i cui sintomi sono individuati in base nell'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), per i quali siano stati riconosciuti come tali a partire dal primo accertamento hanno diritto al riconoscimento di una percentuale minima di invalidità non inferiore al 75 per cento e al mantenimento dei diritti previdenziali e assistenziali, e mantengono, altresì, tale riconoscimento anche dopo la maggiore età.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana il decreto con il quale si integrano le tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti, con le classificazioni di cui al comma 1 del presente articolo.