Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al fine di garantire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e in particolare la diagnosi precoce dello spettro autistico e la garanzia della tutela della salute i medici pediatri sono tenuti obbligatoriamente, con cadenza annuale, a frequentare corsi di formazione e aggiornamento professionale.
2. I corsi di cui al comma 1 per mezzo delle Asl sono promossi dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e tenuti da personale dotato di specifica esperienza comprovata da documentazione adeguata.
3. Ai corsi di cui al presente articolo è tenuto a partecipare anche il personale socio sanitario di strutture pubbliche e private.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con apposito decreto individua le risorse destinate ai corsi di cui al presente articolo, propone il riparto delle risorse e la quota percentuale di compartecipazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto dell'esigenza di coprire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.