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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.011. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
3.011.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Nel rispetto delle autonomie scolastiche ed universitarie, le scuole di ogni ordine e grado adottano ogni misura diretta ed indiretta idonea ad assicurare alle persone con disturbo dello spettro autistico la piena ed effettiva applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38 della citata legge, disponendo contestualmente le modalità di verifica sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.