Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Nel rispetto delle autonomie scolastiche ed universitarie, le scuole di ogni ordine e grado adottano ogni misura diretta ed indiretta idonea ad assicurare alle persone con disturbo dello spettro autistico la piena ed effettiva applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38 della citata legge, disponendo contestualmente le modalità di verifica sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.