Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Per i soggetti adulti maggiorenni, è previsto un sostegno economico tale da consentire la permanenza del soggetto nel suo ambiente di vita anche nell'eventualità della scomparsa del suo nucleo familiare. Il sostegno economico è valutato da una indagine dei servizi sociali territoriali. Il tribunale nomina un amministratore di sostegno come previsto dalla legge n. 6 del 2004. Le risorse necessarie sono individuate in un capitolo del Fondo sanitario nazionale e ripartite in sede di Conferenza Stato-regioni anche sulla base dei piani regionali dell'autismo.