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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.3. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
6.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Istituzione del Fondo per la prevenzione, cura e assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico).

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero della salute il «Fondo per la prevenzione, cura e assistenza delle persone con Disturbo dello spettro autistico».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 con dotazione di 100.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015 è finalizzato a sostenere programmi per la diagnosi precoce e sostenere e incrementare gli interventi nell'ambito dei progetti individuali delle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per:
   a) l'assegnazione ai beneficiari di somme annuali, anche nella forma di «budget personale di cura» con una componente fissa, che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata al grado di difficoltà della persona al fine di scegliere l'assistenza più idonea;
   b) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionale coinvolti nella o da coinvolgere nei percorsi abilitativi, educativi e di sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico.

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un totale massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,6 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,6 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,6 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,6 per cento».