Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).
1. Per le finalità di cui alla presente legge, e quale contributo agli interventi degli enti territoriali di cui all'articolo 3, sono stanziati 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono ripartite annualmente in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.