Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) ai fini dell'accreditamento di cui alla lettera g) del presente articolo le strutture devono dimostrare di garantire l'attuazione degli interventi indicati dalle linee guida di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome devono garantire la trasparenza di tutte le procedure di accreditamento.