Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) la predisposizione, all'interno di ogni istituzione scolastica in cui sono presenti alunni e studenti affetti da disturbo dello spettro autistico, di team di professionisti specializzati che hanno ottenuto un riconoscimento scientifico e professionale validato nella cura e riabilitazione del disturbo dello spettro autistico, al fine di supportare anche in assenza dell'insegnante di sostegno, gli insegnanti curricolari.